AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Zes

Con l’approvazione definitiva del Dl Sud si istituisce (capo III, articoli 9-17) dal 1° gennaio 2024 la zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno.

In particolare l’articolo 16 prevede  concede un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel Mezzogiorno, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono esclusi i soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti, energia, banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

La misura del credito prevede un range – in base alle dimensioni dell’impresa e l’ubicazione regionale – dal 15% al 60% del costo complessivo dei beni agevolabili per ciascun progetto di investimento, nel limite di 100 milioni di euro, ma di importo almeno pari a 200mila euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Il credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere l’attività nelle aree di realizzo dell’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.

La misura, riguardando investimenti realizzati  dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, si traduce in 12 mesi a partire da oggi per realizzare l’intero intervento. Forse un tempo inadeguato per una pianificazione  e quindi bisogna attivarsi immediatamente.

 

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