CIRCOLARE DEL 18/11/2016

CIRCOLARE DEL 18/11/2016

Cartelle ed Atti non impugnati, prescrizione breve

Termine «corto di 5 anni» se scade il tempo per opporsi – Dieci anni se c’è una sentenza in giudicato

Solo il diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni; invece la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l’allungamento del termine prescrizionale. Ad affermare questi importanti principi sono le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 23397 depositata ieri, che potrebbero avere rilevanza anche ai fini della valutazione della rottamazione dei ruoli.

La vicenda traeva origine dall’opposizione avanti al tribunale competente di un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali Inps. Il primo giudice dichiarava inammissibile per tardività l’impugnazione, mentre la Corte di appello, accogliendo le ragioni del contribuente, riteneva prescritto il credito vantato dall’ente con la cartella di pagamento. Secondo tale pronuncia, infatti, l’intimazione di pagamento era stata notificata oltre il quinquennio dalla notifica della predetta cartella.

Avverso la decisione, l’Inps ricorreva per Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma, atteso che la già citata cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario.

Con l’ordinanza 1799/2016 i giudici di legittimità, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno rinviato la decisione alle Sezioni unite. La questione era così legata all’interpretazione dell’articolo 2953 del Codice civile, con riguardo all’operatività o meno della “conversione” del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, in seguito alla mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti sia a contributi previdenziali, sia più in generale a qualunque entrata tributaria statale, comunale e provinciale, e anche con riguardo alle sanzioni amministrative. In altre parole, il dubbio riguardava il termine prescrizionale del credito contenuto in un atto non impugnato dal contribuente e quindi, se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale.

Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno innanzitutto affermato che la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2953 del Codice civile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e l’eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa.

Sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, ivi compreso anche l’accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato. L’assenza dell’impugnazione nei termini previsti può comportare, infatti, solo l’irretrattabilità del credito contenuto nel provvedimento, ma non automaticamente la trasformazione del termine prescrizionale.

In conclusione, quindi, la Cassazione ha affermato il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario (dieci anni).

Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti erariali, nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

L’interpretazione è particolarmente importante soprattutto in questo periodo in cui molti contribuenti stanno valutando se aderire alla rottamazione dei ruoli o meno.

Alla luce di tali principi, le cartelle notificate oltre i termini “brevi” non precedute da sentenze o da atto interruttivo (per esempio sollecito o intimazione), ovvero cinque anni in assenza di specifica previsione potrebbero essere già prescritte e quindi il contribuente non avrebbe alcun interesse alla definizione.

È evidente però che in tale ipotesi, se l’agente della riscossione (o chi ne farà le veci) in un prossimo futuro avanzerà delle pretese, occorrerà impugnare il provvedimento dinanzi al giudice competente chiedendo l’applicazione dei principi ora affermati dalle Sezioni unite

 

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