RIPARTE IL BONUS SUD PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Bonus Sud ai nastri di partenza
21/05/2019 | di Cinzia De Stefanis Da Ratio quotidiano
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale; anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28.02.2021.
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito della disoccupazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
– il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.02.2018, n. 49);
– il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
– il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
– il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del D.I. Lavoro-Economia 10.11.2017, n. 335 di attuazione dell’art. 2, p. 4, lett. f) del Regolamento (Ue) n. 651/2014.
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